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STATUTO dell'Associazione ARCI
Approvato al Congresso
Nazionale di Cervia del 23/26
febbraio 2006
STATUTO NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ARCI,
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
PREMESSA
Siamo un'Associazione di
Promozione Sociale che riconosce
le sue radici nella storia del
mutualismo e del solidarismo
italiano e rappresenta la
continuità storica e politica
con l'Arci delle origini (oggi
Federazione ARCI) fondata a
Firenze il 26 maggio 1957.
L'associazione afferma tutto ciò
come valore fondante, e
conferendo maggiore evidenza
all'acronimo storico, trasforma
la propria denominazione da
"ARCI Nuova Associazione" in
"Associazione ARCI".
L'Associazione ARCI si riconosce
nei valori democratici nati
dalla lotta di liberazione
contro il nazifascismo, valori
che trovano piena affermazione
nella Costituzione repubblicana.
L'Associazione ARCI si richiama,
inoltre, alla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani ed
alla Convenzione dei Diritti del
Fanciullo dell'Onu ed opera in
contesti locali, nazionali e
internazionali per
l'affermazione degli stessi;
partecipa alla costruzione
dell'Europa delle cittadine e
dei cittadini.
TITOLO I - definizione e
finalità
Art.1L'Associazione
ARCI (da qui in poi nominata
"ARCI" nel presente testo) è
un'associazione nazionale di
promozione sociale ai sensi
della L.383/2000, autonoma e
pluralista, soggetto attivo e
integrante del sistema di terzo
settore italiano e
internazionale, che si configura
come rete integrata di persone,
valori e luoghi di cittadinanza
attiva che promuove cultura,
socialità e solidarietà.
L'ARCI sostiene e tutela l'autorganizzazione
dei cittadini in quanto pratica
fondamentale di democrazia e
concreta risposta ai bisogni
delle comunità.
L'Associazione sostiene l'idea
di uno stato sociale che sappia
valorizzare la partecipazione
dei cittadini, il principio di
sussidiarietà inteso come
condivisione delle
responsabilità, il ruolo
dell'associazionismo di
promozione sociale e del terzo
settore.
L'ARCI, in quanto forma di
autorganizzazione dei cittadini,
esprime in pieno la propria
autonoma soggettività politica
interloquendo direttamente, in
forza del suo agire sociale, con
tutti gli altri soggetti della
società.
L'Associazione non persegue fini
di lucro e non è pertanto
consentita la distribuzione
anche indiretta di proventi, di
utili o di avanzi di gestione.
Art. 2
L' ARCI è impegnata perché
ovunque la libertà di
associazione, la prima libertà
costitutiva di un processo
democratico, sia salvaguardata e
garantita.
La tutela, la salvaguardia, la
valorizzazione del proprio
patrimonio associativo sono
l'elemento fondante dell'ARCI.
In questo senso, l'Associazione
è impegnata per la piu' ampia
affermazione dei valori
associativi, per la tutela su
tutto il territorio delle
proprie associazioni affiliate,
per lo sviluppo di nuovo
associazionismo, anche a livello
internazionale.
L'ARCI riconosce pari dignità ed
autonomia economica,
organizzativa e statutaria alle
organizzazioni aderenti
regolarmente costituite su scala
regionale, territoriale e locale
in pieno spirito federale.
Art. 3
Sono campi prioritari di
iniziativa dell'Associazione:
a) la crescita del benessere
delle persone attraverso
attività di promozione culturale
diffusa, operando tramite tutte
le forme artistiche ed
espressive, promuovendo luoghi e
spazi per la creazione e la
fruizione culturale;
b) la promozione del
volontariato inteso come
partecipazione democratica alle
azioni di solidarietà e di
cittadinanza, e come strumento e
pratica di costruzione e
rafforzamento delle relazioni e
della politica associativa di
cooperazione internazionale.
c)la tutela dei diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici,
la lotta al precariato, alla
discriminazione e ad ogni forma
di sfruttamento dei lavoratori e
delle lavoratrici, la promozione
del diritto al lavoro quale
strumento di emancipazione e di
inclusione sociale, il sostegno
e l'assistenza ai lavoratori e
alle lavoratrici, in particolare
ai giovani, alle donne, agli
immigrati, in armonia con le
iniziative di accoglienza,
assistenza, orientamento e
sostegno già vive ed operanti
sul territorio;
d) l'educazione alla
responsabilità civile ed alla
cittadinanza attiva;
e) la promozione e la pratica
delle forme di servizio civile
nazionale e regionale e di
impiego nei progetti all'estero
previste dalle legislazioni
regionali, dalla legislazione
nazionale e da quella europea e
l'azione politica per la
riduzione delle spese militari
f) la valorizzazione e lo
sviluppo delle aggregazioni e
dei linguaggi giovanili, come
forma specifica di
associazionismo giovanile;
g) la tutela dei diritti dei
minori che, fondata sul pieno
riconoscimento della loro
cittadinanza, deve costituire
l'elemento principale per dare
sostegno alla loro soggettività
positiva, riconoscendo gli
opportuni spazi di vita e
adeguati strumenti di
partecipazione;
h) l'attenzione verso le
problematiche che riguardano gli
anziani e il rapporto tra le
generazioni;
i) l'ampliamento dei luoghi e
delle occasioni ludiche,
sportive, ricreative e di
socialità;
j) la cultura della convivenza
civile, delle pari opportunità
dei diritti, delle differenze
culturali, etniche, religiose, e
di genere, della tutela delle
diversità linguistiche nonché
della libertà di orientamento
sessuale e di una cultura
antiproibizionista, favorendo la
progettazione di percorsi
individuali di crescita nel
pieno rispetto del diritto di
ogni singolo individuo alla
propria autodeterminazione.
l'Associazione individua nella
filosofia della riduzione del
danno il metodo di intervento
più adatto ad affrontare
situazioni di disagio ed
emarginazione.
l) lo sviluppo di forme di
prevenzione e di lotta
all'esclusione, al razzismo,
alla xenofobia,
all'intolleranza, al disagio,
all'emarginazione, alla
solitudine;
k) la promozione di una società
aperta e multiculturale, che
individui nell'immigrazione e
nell'intercultura una risorsa
per la comunità;
m) l'impegno per l'affermazione
di una cultura nonviolenta e
pacifista e della ricerca della
soluzione non violenta dei
conflitti;
n) l'affermazione della cultura
della legalità e la lotta alle
mafie, a tutte le criminalità
organizzate e agli abusi di
potere; l'impegno per un
movimento di cittadinanza
mondiale per l'affermazione
della giustizia sociale
fra i nord e i sud del mondo e
l'affermazione dei diritti umani
in ogni luogo;
la costruzione di relazioni e
reti comunitarie internazionali
per l'affermazione di una
società globale dei diritti dei
popoli, attraverso:
-
la realizzazione di
programmi di mobilità,
formazione in Italia e
all'estero e scambio
internazionale, in
particolare per le giovani
generazioni;
-
iniziative e progetti di
cooperazione internazionale
e decentrata;
-
campagne e progetti di
educazione allo sviluppo.
o) la difesa e l'innovazione
dello stato sociale in una
prospettiva di crescita del
ruolo dell'economia sociale e
dei soggetti non profit;
p) la promozione di politiche di
difesa e di sostegno delle
persone diversamente abili;
q) l'impegno a favore della
realizzazione di una società
eco-compatibile che faccia della
difesa e della salvaguardia
dell'ambiente un architrave del
proprio modello di sviluppo;
r) l'impegno per la difesa della
dignità degli animali, contro
ogni forma di violenza
esercitata nei loro confronti,
dal fenomeno dell'abbandono alle
pratiche della vivisezione e dei
combattimenti, e per
l'attuazione di attività di
ricovero e iniziative per
l'affidamento e l'adozione;
s) la promozione della finanza
etica, dell'educazione al
consumo critico, della tutela
dei diritti dei consumatori e
degli utenti;
t) la promozione del turismo
sociale come forma di
approfondimento e arricchimento
della conoscenza tra le persone
ed i territori in cui vivono, a
cominciare dall'attivazione di
gemellaggi, scambi
internazionali e di turismo
consapevole.
In generale tutti i campi in cui
si manifestino esperienze
culturali, ricreative e
formative e tutti quelli in cui
ci si possa impegnare contro
ogni forma di ignoranza, di
intolleranza, di violenza, di
censura, di ingiustizia, di
discriminazione, di razzismo, di
emarginazione, di solitudine ed
esclusione sociale, sono settori
di intervento della
Associazione.
Sono inoltre attività di rilievo
dell'Associazione:
u) l'individuazione di luoghi e
spazi associativi che possano
favorire l'autorganizzazione dei
cittadini sviluppando politiche
di stimolo verso gli enti e le
istituzioni;
v) la salvaguardia, la
valorizzazione ed il recupero
del patrimonio artistico,
architettonico, culturale,
ambientale, paesaggistico e dei
beni culturali;
w) la promozione di servizi
rivolti alla comunità e alle
persone, che rappresentino nuove
opportunità di inserimento
sociale, di affermazione di
diritti, di risposta ai bisogni
che si esprimono nel territorio
x) gli ambiti di lavoro e
progettazione partecipata
previsti dalla legislazione in
materia di programmazione
territoriale delle politiche
sociali;
y) la comunicazione,
l'informazione, l'editoria, l'emittenza
radiotelevisiva, le attività
radioamatoriali, le nuove
tecnologie e la comunicazione
telematica;
z) le attività educative e
formative anche a carattere
professionale;
aa) le attività di informazione
e aggiornamento anche
professionale rivolte al mondo
della scuola, ai docenti e agli
studenti di ogni ordine e grado;
bb) le attività di promozione ed
espressione culturale, di
spettacolo, d'animazione,
d'informazione e di crescita
civile, organizzate in proprio
ma anche all'interno delle
strutture educative e
scolastiche, in collaborazione
con associazioni ed altri enti;
cc) l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, nonché la
gestione diretta di servizi e/o
strutture ricettive quali
ostelli, camping e case per
ferie, il tutto riservato ai
propri soci ai sensi della
vigente Legge quadro nazionale
sul turismo;
dd) la promozione
dell'apprendimento e
dell'utilizzo di tutte le
tecnologie multimediali legate
ai sistemi innovativi di
ricerca, informazione e
comunicazione come pratica
corrente all'interno del proprio
sistema associativo.
TITOLO II - la forma associativa
Art. 4Possono
aderire all' ARCI associazioni e
cittadini che si riconoscono ed
accettano le regole dello
Statuto nelle sue varie
articolazioni; sono condizioni
per l'adesione l'acquisizione
del certificato di adesione e
l'adozione della tessera
nazionale dell'Associazione
quale propria tessera sociale.
Lo status di Socio, una volta
acquisito, ha carattere
permanente e può venir meno solo
nei casi previsti dal successivo
art. 7. Non sono pertanto
ammesse iscrizioni che violino
tale principio, introducendo
criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.
L'adesione di una associazione
aderente è deliberata
dall'assemblea dei soci della
associazione medesima;
l'accettazione è deliberata
dall'organismo dirigente del
Comitato Territoriale.
Art. 5
Le associazioni aderenti sono i
principali soggetti
dell'iniziativa associativa e
politica
dell'ARCI. La loro adesione é
subordinata all'esistenza nel
proprio statuto di quelle norme
o principi inderogabili che sono
il fondamento sia etico che
giuridico dell'ARCI, quali:
l'assenza di fini di lucro; i
principi di democrazia,
partecipazione e collegialità;
la trasparenza amministrativa;
la titolarità di diritti
sostanziali per tutti gli
associati.
Le associazioni aderenti sono
anche il principale luogo della
complessità di iniziativa ed
espressione dell'Associazione.
Art. 6
Gli associati hanno diritto a:
concorrere all'elaborazione del
programma e partecipare alle
attività promosse
dall'Associazione;
approvare il Bilancio preventivo
ed il Rendiconto economico e
finanziario, o il bilancio
consuntivo, delle diverse
articolazioni dell'Associazione;
eleggere gli organismi di
direzione, di garanzia e di
controllo ed essere eletti negli
stessi.
Gli associati sono tenuti a:
-
osservare lo statuto, i
regolamenti, le delibere
degli organismi dirigenti;
-
versare alle scadenze
stabilite le quote sociali
decise dagli organismi
dirigenti;
-
rimettere la risoluzione
di eventuali controversie
interne all'operato degli
organismi di garanzia
dell'associazione.
La quota sociale rappresenta
unicamente un versamento
periodico vincolante a sostegno
economico dell'associazione, non
costituisce pertanto in alcun
modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, non è
in nessun caso rimborsabile o
trasmissibile.
Art. 7
Salvo diritto di recesso, la
decadenza di soci e associazioni
aderenti avviene:
-
in caso di decesso del
socio o di scioglimento
dell'associazione;
-
per il mancato rinnovo
della quota di adesione o
del pagamento della quota
associativa;
-
per rifiuto motivato del
rinnovo della tessera
sociale o dell'adesione da
parte degli organismi
dirigenti preposti a tal
compito;
-
per dichiarazione di
espulsione divenuta
definitiva.
TITOLO III - il sistema
istituzionale
Art. 8L'ARCI
promuove il federalismo solidale
e il decentramento dei poteri
all'interno dell'Associazione;
favorisce e valorizza tutte le
identità che traggono origine
dalle specifiche peculiarità
territoriali, nel quadro di una
effettiva partecipazione diffusa
alla costruzione di un
associazionismo nazionale.
Art. 9
Il sistema associativo
dell'ARCI, che ha a suo
fondamento l'insieme delle
associazioni aderenti, luoghi
primari dell'agire associativo,
si articola nei seguenti
livelli:
-
territoriali;
-
regionali;
-
nazionale.
Art. 10
Il Comitato Territoriale, di
norma provinciale, è il
principale livello del
coordinamento e della sintesi
politica ed organizzativa
dell'associazione nel
territorio; valorizza
l'insediamento associativo,
dotandosi delle opportune
strutture operative, e promuove
la costituzione di nuove basi
associative.
Rappresenta l'associazione nei
confronti di enti locali,
istituzioni, organizzazioni
sociali e politiche presenti nel
proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di
articolazione nazionale, assume
le relative responsabilità di
controllo e di indirizzo verso i
soci individuali e collettivi;
in particolare, per quanto
riguarda le associazioni
aderenti, il comitato
territoriale controlla il
rispetto dei principi statutari
e la corretta gestione e
conduzione della vita
associativa.
In caso di gravi violazioni dei
principi statutari e/o delle
normative vigenti, o di
comportamenti comunque lesivi
dell'integrità dell'associazione
da parte di una associazione
aderente, il Comitato
Territoriale può, a seguito di
tentativi infruttuosi di
ripristinare la legittimità,
richiedere al Presidente di
detta associazione la
convocazione di una assemblea
straordinaria. A fronte di un
persistente rifiuto e al
permanere delle condizioni
suddette, il Presidente del
comitato territoriale può
procedere direttamente alla
convocazione dell'assemblea,
dandone informazione al Collegio
dei garanti e al livello
organizzativo sovraordinato.
Le attività promosse da un
Comitato di norma si svolgono
nel territorio di sua
giurisdizione. La possibilità di
operare in ambiti territoriali
diversi è subordinata
all'accordo con i Comitati
competenti per quei territori.
Ogni Comitato ha altresì compito
di verificare che a questo
comportamento si conformino
anche le associazioni aderenti
e, per quanto possibile, gli
eventuali soggetti da esso
partecipati.
Agli eventuali aspiranti soci
che intendano associarsi
direttamente presso il Comitato
partecipando a attività,
iniziative, campagne, etc, deve
essere garantito, con forme e
procedure adeguate, l'accesso
alla partecipazione e ai diritti
democratici che sono patrimonio
di tutti gli associati, in
accordo con i principi
istituzionali dell'Associazione
e in armonia con la legislazione
vigente. La regolamentazione di
tali forme e procedure è
demandata ai singoli Comitati
sulla base delle loro peculiari
caratteristiche e specificità.
Art. 11
Il Comitato Regionale coordina
l'iniziativa associativa dei
Comitati Territoriali, promuove
l'iniziativa dell'Associazione
sul territorio regionale nonchè
il suo sviluppo, anche favorendo
la costituzione di nuovi
Comitati Territoriali.
E' strumento di costante
relazione e raccordo tra i
territori e il livello
nazionale; garantisce e
organizza la partecipazione del
territorio ai coordinamenti e
alle reti nazionali.
Sviluppa i rapporti con l'Ente
Regione e rappresenta
l'Associazione nei confronti
delle organizzazioni sociali e
politiche di ambito regionale,
definisce gli ambiti geografici
di competenza dei comitati
territoriali.
Ha il compito di promuovere la
condivisione e il rispetto dei
principi statutari e della
corretta conduzione della vita
associativa dei comitati
territoriali. Ha la facoltà di
verificare e controllare la
costituzione e il funzionamento
democratico dei comitati
territoriali e la loro corretta
gestione.
In concorso con i Comitati
Territoriali, cura la gestione
di servizi comuni e la
realizzazione di attività
specifiche.
I Comitati Territoriali
costituiti nelle province di
Trento e Bolzano sono equiparati
a Comitati Regionali.
Art. 12
Gli organismi di direzione
nazionale, nelle loro diverse
specifiche funzioni, hanno il
compito di attuare le scelte
strategiche e il governo
dell'associazione nella sua
dimensione nazionale.
Attraverso la realizzazione di
specifiche iniziative e
dotandosi degli adeguati
strumenti operativi promuovono
lo sviluppo e il consolidamento
dell'Associazione nel
territorio, riferendosi ad un
principio di sussidiarietà, a
partire dalla valorizzazione del
livello regionale.
Competenze e responsabilità
nazionali possono essere
delegate al territorio, in
accordo con gli organismi
dirigenti coinvolti, con gli
eventuali supporti economici ed
organizzativi.
Gli organismi di direzione
nazionale rappresentano l'ARCI
nei confronti delle istituzioni
e delle organizzazioni politiche
e sociali nazionali.
Art. 13
I Comitati Territoriali e
Regionali, pur configurandosi
come livelli di coordinamento
dell'Associazione nazionale,
devono essere dotati di atto
costitutivo (o altro atto
sostitutivo) e di statuto
autonomi. Tali statuti devono
recepire le previsioni
statutarie espresse dallo
Statuto Nazionale relativamente
ai titoli I, II, III, V sez .A,
art.28, e devono essere inviati
al Collegio dei Garanti
nazionale, il quale esprime
parere di legittimità e
congruità statutarie.
Titolo IV - Organismi nazionali
Art. 14Sono
organismi di direzione
nazionale:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
il Presidente Nazionale;
la Presidenza Nazionale
E' organismo consultivo
nazionale il coordinamento dei
presidenti regionali.
Art. 15
Il Congresso Nazionale si svolge
di norma ogni 4 anni, nelle
forme stabilite dal Consiglio
Nazionale e in base a criteri di
proporzionalità e rappresentanza
territoriale; esso ha il compito
di:
discutere ed approvare il
programma generale
dell'Associazione;
discutere ed approvare le
proposte di modifica dello
Statuto nazionale;
eleggere il Collegio Nazionale
dei Garanti;
eleggere il Collegio Nazionale
dei Revisori dei conti;
eleggere il Consiglio Nazionale;
eleggere il Presidente
Nazionale;
fissare i criteri di
composizione del Consiglio
Nazionale
Il Congresso Nazionale può anche
svolgersi in forma
straordinaria; in tal caso esso
viene svolto entro tre mesi
dalla richiesta motivata della
maggioranza dei componenti del
Consiglio Nazionale o dai
Consigli Direttivi di Comitati
Territoriali o Regionali che
rappresentino almeno un terzo
dei soci nazionali; in ogni caso
è il Consiglio Nazionale a
stabilirne le norme di
svolgimento.
Il Congresso Nazionale
straordinario delibera sugli
argomenti che ne hanno richiesto
la convocazione.
Art. 16
Il Consiglio Nazionale è il
massimo organo di indirizzo e
rappresentanza dell'Associazione
tra un Congresso e l'altro.
E' eletto dal Congresso secondo
criteri di composizione
stabiliti in quella sede, e in
base a criteri di
proporzionalità e rappresentanza
territoriale.
Esso ha il compito di:
-
applicare le decisioni
congressuali;
-
discutere e approvare il
programma annuale di
attività;
-
discutere ed approvare il
documento economico di
previsione e le eventuali
sue variazioni, nonché il
rendiconto economico e
finanziario;
-
promuovere lo sviluppo
dell'associazione nelle aree
deboli, anche attraverso
l'utilizzo di appositi fondi
di bilancio, che è tenuto a
costituire e a mantenere
operante.
-
discutere ed approvare il
piano di tesseramento
sociale annuale;
-
convocare periodicamente
l'Assemblea Nazionale dei
Circoli su specifiche
tematiche
-
convocare il congresso
ordinario o straordinario,
stabilendone le norme e
licenziandone i materiali
preparatori;
-
decidere la
partecipazione ad imprese o
l'adesione ad organizzazioni
o patti sindacali;
-
verificare la
costituzione e il
funzionamento democratico
degli organismi dirigenti e
di garanzia dei Comitati
Regionali;
-
deliberare, su proposta
del Collegio dei Garanti, i
provvedimenti di
commissariamento di
strutture regionali e
territoriali;
-
su proposta del
Presidente Nazionale, elegge
la Presidenza Nazionale;
-
su proposta della
Presidenza Nazionale
istituisce i coordinamenti
tematici e ne definisce i
criteri di composizione.
Il Consiglio Nazionale può
cooptare nuovi componenti nella
misura non superiore al 10% in
aumento e fino ad un quarto in
sostituzione di dimissionari o
decaduti.
Nessun Comitato può detenere nel
Consiglio Nazionale una
rappresentanza superiore al 25%.
Nel caso in cui il Collegio dei
Sindaci Revisori e/o il Collegio
dei Garanti, prima della
naturale scadenza congressuale,
esauriscano le proprie
possibilità di surroga di
componenti decaduti, al
Consiglio Nazionale è conferita
la facoltà di provvedere, in via
straordinaria, ad ulteriore
surroga; fermi restando i
criteri di nomina di cui agli
artt. 29 e 30.
Al Consiglio Nazionale è altresì
conferita la facoltà di
intervenire sugli opportuni
articoli statutari per il
recepimento di obblighi
inderogabili derivanti da
intervenute norme e disposizioni
di legge.
Il Consiglio Nazionale si
riunisce almeno tre volte
l'anno; può essere convocato
anche su richiesta motivata di
almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può
sfiduciare a maggioranza
assoluta dei suoi componenti il
Presidente Nazionale. In questo
caso il Consiglio Nazionale
convoca il Congresso
Straordinario che dovrà
svolgersi entro tre mesi
dall'atto di sfiducia con
all'ordine del giorno il rinnovo
di tutti gli organismi
dirigenti. In caso di dimissioni
del Presidente Nazionale il
Consiglio Nazionale convocherà
il Congresso Straordinario
secondo le modalità previste
dall'art. 15.
In ambedue i casi i poteri di
ordinaria amministrazione e la
legale rappresentanza sono
conferiti al componente
anagraficamente più anziano
della Presidenza, che
provvederà, entro e non oltre
trenta giorni, alla convocazione
del Consiglio Nazionale per
nominare un legale
rappresentante pro-tempore.
Art. 17
Il Presidente Nazionale è eletto
dal Congresso secondo criteri
stabiliti in quella sede.
Il Presidente Nazionale
rappresenta ed esprime l'unità
dell'Associazione e ne esercita
il coordinamento politico ed
organizzativo.
Convoca e presiede il Consiglio
Nazionale; convoca e presiede la
Presidenza Nazionale che è
eletta dal Consiglio su sua
proposta;
Convoca e presiede il
Coordinamento dei Presidenti
Regionali.
Al Presidente spetta la firma
sociale; detiene la
rappresentanza legale
dell'Associazione e la
rappresenta anche in giudizio e
verso i terzi.
Il Presidente non può svolgere
la sua funzione per più di due
mandati congressuali
consecutivi.
In caso di prolungata assenza o
impedimento del Presidente, i
poteri di ordinaria
amministrazione e la legale
rappresentanza sono conferiti al
componente anagraficamente più
anziano della Presidenza, che
provvederà, entro e non oltre
trenta giorni, alla convocazione
del Consiglio Nazionale per
nominare un legale
rappresentante pro-tempore.
Art. 18
La Presidenza Nazionale è eletta
dal Consiglio Nazionale su
proposta del Presidente
Nazionale dell'Associazione.
Assicura il governo
dell'Associazione, coadiuvando
il Presidente nella gestione
politica e organizzativa anche
attraverso la costituzione di
dipartimenti e/o uffici, come
pure attraverso l'attribuzione
di deleghe e/o incarichi
specifici ratificati dal
Consiglio Nazionale che ha
competenza di verifica e
valutazione dei medesimi.
Presenta al Consiglio nazionale
la proposta di documento
economico di previsione e il
rendiconto economico
finanziario, con una relazione
illustrativa.
Propone al Consiglio Nazionale i
coordinamenti tematici e i
criteri per la loro
composizione.
La Presidenza è convocata dal
Presidente secondo un calendario
definito al suo interno e con
ordini del giorno di norma
definiti nella riunione
precedente per la successiva.
Alla Presidenza sono inoltre
attribuiti tutti i più ampi
poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria della
Associazione, in particolare di:
-
obbligare cambiariamente
l'Associazione;
-
concedere garanzie
personali o reali (o la loro
cancellazione, postergazione
e surrogazione);
-
compiere presso gli
Istituti di credito
qualsiasi operazione
bancaria anche allo
scoperto, richiedere ed
utilizzare fidi;
-
transigere e
compromettere in arbitrii
anche amichevoli e
compositori;
-
autorizzare e compiere
qualsiasi operazione presso
uffici pubblici e privati;
-
promuovere giudizi avanti
a tutte le giurisdizioni,
resistere alle liti,
transigere, nominare
avvocati.
La Presidenza
informerà degli atti più
rilevanti il Consiglio nazionale
alla prima seduta utile.
Occorrerà invece la preventiva
autorizzazione del Consiglio
Nazionale per:
-
acquistare, vendere e
permutare beni immobili;
-
assumere mutui e
finanziamenti a medio e
lungo termine.
La Presidenza
può delegare a singoli
componenti i propri poteri per
singoli atti o serie di atti,
fissandone limiti e durata.
Art. 19
Il coordinamento dei Presidenti
Regionali è un organismo con
funzione consultiva, costituito
al fine di promuovere, in
relazione con la presidenza, la
programmazione condivisa delle
politiche nazionali e il
raccordo funzionale con il
territorio.
E' composto dai presidenti
regionali ed è convocato e
presieduto dal Presidente
nazionale dell'associazione; è
inoltre convocato su richiesta
di almeno un quarto dei
presidenti regionali. Ogni
presidente regionale può
delegare di volta in volta a
rappresentarlo un altro
dirigente del suo comitato.
Il coordinamento deve essere
convocato in ogni caso nella
fase di elaborazione del
documento di previsione
economico e programmatico e
della campagna di tesseramento.
TITOLO V - la democrazia e la
partecipazione
A) I principi generali
Art.20 I
principi generali ai quali si
ispira e si uniforma la vita
associativa dell'ARCI sono:
l'uguaglianza di diritti tra
tutti i soci; il loro diritto
alle garanzie democratiche;
l'adozione di strumenti
democratici di governo; la
trasparenza delle decisioni e la
loro verificabilità.
L'ARCI adotta il principio
generale che a nessun livello
soggetti collettivi o comitati
abbiano in un organismo una
rappresentanza corrispondente
alla maggioranza assoluta del
medesimo
In armonia con i princìpi
esposti nel precedente art. 23,
la convocazione degli organismi
deve avvenire sulla base di
modalità e tempi che consentano
la più ampia partecipazione dei
componenti, e che verranno più
precisamente definiti nel
previsto Regolamento.
Di norma le decisioni degli
organismi dirigenti sono valide
a maggioranza semplice dei
presenti; è richiesta una
maggioranza qualificata della
metà più uno dei componenti
effettivamente in carica nei
casi di:
approvazione dei bilanci e loro
variazioni;
elezione degli organismi
dirigenti;
approvazione del programma e
delle norme di tesseramento;
adozione di provvedimenti di
commissariamento;
approvazione delle norme di
convocazione dei congressi
ordinari o straordinari.
Il voto è personale e non sono
ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e
in ogni caso tutti gli atti di
particolare rilevanza, devono
essere trasmessi, o comunque
resi accessibili, ai componenti
l'organismo e di essi deve esser
data adeguata informazione al
corpo sociale. Devono inoltre
venire conservati e restare a
disposizione degli aventi
diritto per la consultazione.
Art. 21
L'elezione di organismi
dirigenti ed esecutivi ad ogni
livello avviene di norma a
scrutinio segreto, salvo diversa
decisione presa a maggioranza
degli aventi diritto.
Art. 22
Ogni organismo di direzione
nazionale deve provvedere entro
4 mesi dall'insediamento, pena
la sua decadenza, a dotarsi di
un apposito regolamento che
determini le modalità di
funzionamento dell'organismo
dirigente medesimo ed in
particolare le norme di
decadenza dei suoi componenti.
Art. 23
In caso di gravi violazioni
delle norme statutarie commesse
da un organismo dirigente
territoriale o regionale, il
Presidente nazionale, su
proposta del collegio nazionale
dei garanti, e solo in presenza
dei requisiti di urgenza del
provvedimento, può disporre la
decadenza immediata di tali
organismi e predisporre l'invio
di un commissario con il compito
di adottare le misure atte a
ristabilire nel più breve tempo
possibile le condizioni di
normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve
essere ratificata, con
un'apposita delibera, dal primo
Consiglio Nazionale convocato
Art. 24
Al fine di garantire una
equilibrata presenza di genere
nella composizione degli
organismi di rappresentanza,
ciascun genere non può superare
il 70% dei componenti.
Art.25
Per favorire l'avvicendamento
delle responsabilità, in
un'ottica di una costante
crescita del gruppo dirigente,
si adotta il principio di non
rieleggibilità per più di due
mandati consecutivi per la
carica di Presidente di Comitato
Regionale.
B) Forme e strumenti della
partecipazione
Art. 26
L'associazione, al fine di
garantire e valorizzare la più
ampia partecipazione possibile
del territorio ai percorsi di
definizione e attuazione del
programma di lavoro, costituisce
coordinamenti tematici anche a
carattere permanente, e promuove
reti e gruppi di lavoro.
Art. 27
I coordinamenti tematici sono
istituiti dal Consiglio
Nazionale, su proposta della
Presidenza Nazionale. Rispondono
al Consiglio Nazionale e sono
coordinati da componenti della
Presidenza Nazionale.
TITOLO VI - gli organi di
garanzia e controllo
Art. 28Sono
organismi di garanzia e
controllo:
il collegio dei garanti;
il collegio dei revisori dei
conti.
Art. 29
Il Collegio dei Garanti è organo
di garanzia statutaria,
regolamentare e di giurisdizione
interna; è presente in ogni
livello organizzativo
dell'Associazione e viene eletto
nei rispettivi Congressi; esso
ha il compito di:
interpretare le norme statutarie
e regolamentari e fornire pareri
agli organismi dirigenti sulla
loro corretta applicazione;
emettere pareri di legittimità
su atti, documenti e
deliberazioni degli organismi
dirigenti;
verificare la conformità degli
statuti dei comitati, come da
art.13;
dirimere le controversie insorte
tra soci, tra questi e gli
organismi dirigenti irrogando,
ove nel caso, le sanzioni
previste;
dirimere controversie e
eventuali conflitti di
competenze e di poteri tra gli
organismi dirigenti.
L'iniziativa del collegio dei
garanti è intrapresa a seguito
di richiesta o ricorso di parte
ovvero per propria autonoma
iniziativa. Il Collegio dei
Garanti deve dare avviso a tutte
le parti coinvolte entro 15 gg.
dalla richiesta, e comunque
contemporaneamente all'inizio
dell'istruttoria. Le decisioni
assunte sono immediatamente
esecutive salvo il caso di
ricorso in appello, così come
previsto da apposito
Regolamento.
Nel caso di controversie tra
organismi dirigenti, l'ambito di
giurisdizione del collegio dei
garanti è relativo alle
questioni o alle controversie
che sorgono nel livello
organizzativo immediatamente
sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei
Garanti è formato da sette
componenti effettivi e tre
supplenti; i componenti sono
eletti tra i soci che abbiano
acquisito una effettiva e
comprovata esperienza specifica
in campo associativo e/o siano
dotati di adeguata competenza in
campo giuridico, non facenti
parte di organismi direttivi di
pari livello: essi eleggono al
loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei
Garanti, oltre che agire
nell'ambito proprio di
competenza, assume anche le
funzioni di organo di appello
nei giudizi resi dai collegi dei
garanti dei livelli
sottordinati.
I componenti del Collegio
Nazionale dei garanti hanno
diritto a partecipare alle
riunioni del Consiglio
Nazionale.
In materia di rispetto degli
adempimenti istituzionali e
delle regole democratiche, il
collegio nazionale dei garanti
si attiva autonomamente ed
obbligatoriamente producendo una
relazione periodica al Consiglio
Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei
Garanti elabora un proprio
regolamento che viene portato
all'approvazione del Consiglio
Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei
Garanti deve essere inviata
entro 15 gg dall'approvazione
copia dei bilanci e dei verbali
di seduta degli Organismi
dirigenti nazionali.
Art. 30
Il collegio dei revisori dei
conti è organo di verifica e
controllo amministrativo,
presente in ogni livello
organizzativo dell'associazione
ed è eletto nei rispettivi
congressi;
Ha il compito di:
esprimere pareri di legittimità
in atti di natura amministrativa
e patrimoniale;
controllare l'andamento
amministrativo
dell'associazione;
controllare la regolare tenuta
della contabilità e la
corrispondenza dei bilanci alle
scritture;
presentare al consiglio
nazionale una relazione scritta
sul rendiconto economico e
finanziario.
Il Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti è formato da
tre componenti effettivi e da
due supplenti scelti fra i soci
non componenti di organismi
dirigenti di pari livello e che
siano dotati di adeguata
esperienza in campo
amministrativo e contabile: il
Collegio elegge al proprio
interno un Presidente.
I componenti del Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti
hanno diritto di partecipazione
ai lavori del Consiglio
Nazionale.
TITOLO VII - Patrimonio,
risorse, amministrazione
Art. 31Il
patrimonio dell'Associazione è
indivisibile e destinato
unicamente, stabilmente e
integralmente a supportare il
perseguimento delle finalità
sociali.
Esso è costituito da:
beni mobili ed immobili di
proprietà della stessa;
eccedenze degli esercizi
annuali;
erogazioni liberali, donazioni,
lasciti;
partecipazioni societarie e
investimenti in strumenti
finanziari diversi.
Art. 32
Le fonti di finanziamento
dell'Associazione sono:
le quote annuali di adesione e
tesseramento dei soci e delle
associazioni aderenti;
i proventi derivanti dalla
gestione economica del
patrimonio;
i proventi derivanti dalla
gestione diretta di attività,
servizi, iniziative e progetti;
i contributi pubblici e privati;
ogni altra entrata diversa non
sopra specificata.
Art. 33
L'esercizio sociale si svolge
dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
La Presidenza Nazionale
predispone:
-
Il documento economico di
previsione, che deve essere
discusso ed approvato entro
l'inizio dell'esercizio a
cui si riferisce. Può essere
prevista deroga in caso di
comprovata necessità o
impedimento, adottando
criteri di esercizio
provvisorio.
-
il rendiconto economico e
finanziario con una
relazione illustrativa, che
deve essere approvato dal
Consiglio Nazionale entro 4
mesi dal termine
dell'esercizio a cui fa
riferimento. Può essere
prevista ulteriore deroga in
caso di comprovata necessità
o impedimento.
-
Il rendiconto
dell'esercizio dovrà
evidenziare in modo
analitico i costi ed i
proventi di competenza,
nonché la consistenza
finanziaria e le poste
rettificative che consentano
di determinare la competenza
dell'esercizio.
-
Il Consiglio Nazionale
approva i piani pluriennali
di investimento.
Art. 34
L'Associazione si dota di un
Regolamento Amministrativo.
Art. 35
Ogni livello organizzativo
dell'Associazione risponde
esclusivamente delle
obbligazioni da esso
direttamente contratte.
TITOLO VIII- norme finali e
transitorie
Art. 36In
deroga a quanto previsto
nell'art. 24 in merito alla
rappresentanza di genere, ai
fine della composizione del
Consiglio Nazionale, qualora le
condizioni attuali non ne
consentano la immediata
applicazione, gli organismi
dirigenti nazionali sono
impegnati al raggiungimento
dell'obiettivo previsto, anche
attraverso gli strumenti della
cooptazione e della
sostituzione. Essi sono altresì
impegnati a sviluppare nel corso
del mandato Congressuale
politiche attive che favoriscano
il miglior equilibrio di genere.
Art.37
Lo scioglimento dell'ARCI può
essere deliberato, con la
maggioranza dei 3/5 degli aventi
diritto, solo da un Congresso
Nazionale appositamente
convocato. In caso di
scioglimento il patrimonio
dell'Associazione nazionale,
dedotte le passività, sarà
devoluto ad Enti o Associazioni
senza scopo di lucro aventi
finalità di interesse generale
analoghe a quelle dell'ARCI, e
comunque di utilità sociale,
secondo le modalità stabilite da
un collegio di liquidatori
appositamente costituito, e in
armonia con quanto disposto al
riguardo dal D.Lgs.460/97.
Art. 38L'ARCI
aderisce alla Federazione Arci
contribuendo al perseguimento
dei fini statutari e alla
realizzazione del programma
della stessa.
Tutti i soci individuali e
collettivi dell'ARCI aderiscono
contestualmente alla Federazione
Arci acquisendone tutti i
diritti, ivi compresi quelli
elettorali attivi e passivi,
così come previsto nello Statuto
della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza,
le Associazioni aderenti
all'ARCI beneficiano degli
effetti del riconoscimento del
carattere assistenziale delle
finalità perseguite (D.Lgs del
2/8/67 Ministero degli Interni).
Art. 39
Il "logo" e la denominazione
dell'ARCI sono suo patrimonio,
così come la sua bandiera
formata da sei bande orizzontali
di uguale misura nei colori
azzurro, giallo, rosso, nero,
bianco e verde con al centro la
scritta ARCI, e come tali alla
stessa L'ARCI ne è demandato
l'uso in via esclusiva. La
rescissione volontaria o per
esclusione del rapporto
associativo di un soggetto
aderente, determinano
l'automatico ed immediato
divieto al loro utilizzo in
qualsiasi forma.
Art. 40
Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto
valgono le norme vigenti in
materia. |